Applicazione dell’Iva sui premi di fine anno concessi ai clienti.


Dato che ci avviciniamo alla fine dell’anno, parliamo dei premi a decurtazione dei crediti verso i clienti e dell’applicazione o meno dell’Iva nella nota di variazione, o di accredito.

Va capita la differenza tra sconto e premio.

Mentre lo sconto è una componente che incide direttamente sul prezzo del servizio, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni, il premio di fine anno è un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine periodo al cliente, al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.

Per quanto detto sopra la Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, con la sentenza 5006 del 5 marzo 2007 esclude che sui premi vada considerata l’Iva. Ha condannato un’azienda, che aveva emesso le note di credito con Iva per i premi, a restituire l’Iva e a pagare le sanzioni. 

E’ sbagliato emettere le note di credito con Iva in presenza di premi, cioè in presenza di benefici concessi ai clienti per incentivare gli acquisti futuri.

Nella nota di accredito, senza l’indicazione dell’Iva, va riportata la seguente dicitura:

“Escluso da Iva ai sensi  dell’art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 26/10/72 n. 633”. 

Nella nota di accredito inoltre va applicata la marca da bollo di € 1,81

2,00 quando il premio supera Euro 77,47, e scritta la seguente dicitura: “Bollo su originale Euro 2,00”.

Passando alle imposte dirette, cioè al risultato d’esercizio, è doveroso che vi sia uno scambio di corrispondenza con il cliente che spieghi bene le motivazioni del premio. Si tratta di una componente negativa che non deve lasciare aree di incertezza nell’interpretazione dei motivi che hanno spinto a concedere il premio. Infatti tutti gli oneri sono ammessi in deduzione, compresi i premi, se portano utilità a chi li eroga o concede. Un esempio è quello dei premi concessi per fidelizzare la clientela e per mantenere o aumentare il fatturato futuro.