Nel precedente articolo “Fattura elettronica, cosa cambia dal primo gennaio” si è parlato dei nuovi codici natura obbligatori dal 2021. Ci si domanda ora se vi siano sanzioni in caso di utilizzo di codici natura errati. Posto che lo scrivente ritiene sia necessario un chiarimento da parte dell’ammistrazione finanziaria, si fa di seguito il punto sul regime sanzionatorio applicabile agli errori nell’applicazione dei nuovi codici.
Laddove si siano trasmesse fatture elettroniche nelle quali sono presenti errori che non hanno inciso sulla corretta liquidazione dell’Iva, come, ad esempio, nel caso dell’utilizzo di una errata codifica dell’operazione, la sanzione applicabile è compresa tra 250 e 2.000 Euro (art. 6 comma 1 o 2 del DLgs. 471/97).
L’importo minimo della sanzione, 250 Euro, può essere ridotto avvalendosi del ravvedimento operoso, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate – principio di diritto n. 23/2019.
Vi sono invece incertezze su quale sia termine per fruire della riduzione a 1/9 della sanzione per omessa o irregolare fatturazione. La sanzione ridotta è ammessa “entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore”.
La tesi più restrittiva individua i giorno da quale computare il termine, nel momento di effettuazione dell’operazione. C’è da dire però che la fattua elettronica va emesa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (art. 21 comma 4 del DPR 633/72), quindi si dovrebbe considerare tale termine per il decorso dei 90 giorni ai fini del ravvedimento.
C’è anche un’interpretazione secondo cui la violazione relativa all’emissione della fattura elettronica si realizzerebbe con il termine per la prima liquidazione periodica (circolare Agenzia delle Entrate n. 16/2017 e risoluzione n. 140/2010, in tema di reverse charge), però nel caso di specie la violazione non incide sulla correttezza della liquidazione, ma si realizza in un momento antecedente (come più volte affermato dalla dott. Carlotta).