Attenzione alle anticipazioni del TFR!!


Con sentenza n° 4670/2021 la Corte di Cassazione ha deciso che le anticipazioni del tfr sono soggette a contribuzione nel caso non rispettino quanto previsto dall’art. 2120 del c.c. e cioè:      1) per far fronte a spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dall’ASL;2) acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;3) in misura non superiore al 70% del TFR maturato, ai lavoratori con almeno 8 anni di anzianità e nel limite del 10% degli aventi diritto4) può essere concessa per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro

Quindi, in caso di anticipazione del TFR al di fuori delle ipotesi precedenti, il datore di lavoro deve corrispondere i contributi INPS sulle somme corrisposte in quanto considerate retribuzione.

Occorre quindi stare molto attenti sia alle richieste dei lavoratori, sia alle abitudini aziendali che, a volte, vorrebbero anticipare (periodicamente) il tfr maturato. Di conseguenza Vi consigliamo di non anticipare il tfr in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2120 del codice civile.