Pubblicato in Gazzetta il correttivo della riforma dello sport


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 il DLgs. 29 agosto 2023 n. 120, che integra e modifica i decreti attuativi della riforma dello sport, correggendone diversi aspetti critici. Il testo è in vigore dal 5 settembre 2023. Si attende il testo della legge coordinato.

Dal punto di vista civilistico, il DLgs. 120/2023 introduce un periodo transitorio per adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni riguardanti, in particolare, l’oggetto sociale e l’esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica; i relativi adeguamenti dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023. La mancata conformità ai criteri di cui all’art. 7 del DLgs. 36/2021 renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.

Rispetto alle prime bozze del decreto correttivo, la versione definitiva stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre prossimo sono esenti dall’imposta di registro, se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del DLgs. 36/2021.

Rilevanti sono le modifiche introdotte dal DLgs. 120/2023 alla disciplina del lavoro sportivo.
Viene meglio definita la nozione di lavoratore sportivo, precisando che l’attività sportiva dev’essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato. Sempre per meglio definire la nozione di lavoro sportivo, viene previsto che le mansioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, in base ai regolamenti tecnici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, oltre a quelle indicate al comma 1 dell’art. 25 del DLgs. 36/2021, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sulla base delle indicazioni del CONI e del CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Risolvendo i dubbi che finora si ponevano stante la non chiara formulazione normativa, viene espressamente disposto che le associazioni e le società sportive dilettantistiche e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo possono avvalersi, ricorrendone i presupposti, di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

Il DLgs. 120/2023 introduce rilevanti modifiche anche riguardo agli adempimenti in materia di lavoro da porre in essere attraverso la piattaforma del RASD; in particolare:
– la comunicazione dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo, che sostituisce la comunicazione al Centro per l’impiego, è effettuata attraverso una specifica funzionalità del Registro entro il 30° giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro;
– la modalità di assolvimento dell’obbligo di tenuta del LUL attraverso la comunicazione dei relativi dati al RASD viene resa facoltativa;
– l’iscrizione dei dati relativi al LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento;
– gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, potranno essere effettuati entro il 31 ottobre 2023;
– la modalità di adempimento della comunicazione mensile relativamente a rapporti di co.co.co. sportiva dilettantistica mediante una specifica funzione telematica istituita nel RASD viene resa facoltativa.

Particolarmente attesa era la revisione della disciplina ai fini della copertura assicurativa. Il nuovo art. 34 comma 3 del DLgs. 36/2021 dispone che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria per morte e invalidità permanente già prevista per gli sportivi dilettanti ai sensi dell’art. 51 della L. 289/2002.

In relazione ai maggiori oneri a carico dei sodalizi sportivi conseguenti alla riforma, le ASD e le SSD con ricavi fino a 100.000 euro potranno beneficiare di un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Modificando il DLgs. 39/2021, il decreto correttivo regola l’acquisto della personalità giuridica da parte dei sodalizi sportivi introducendo disposizioni analoghe a quelle già previste dal Codice del Terzo settore, vincola l’acquisto della personalità giuridica al possesso di un patrimonio minimo di 10.000 euro, modifica la procedura per l’acquisto della personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RASD.
fonte: eutekne.info