Diversi sono gli adempimenti collegati agli investimenti 4.0. Entro fine mese occorre comunicare al Mimit gli investimenti effettuati nel periodo di imposta 2022 e verificare la consegna dei beni strumentali materiali prenotati nel 2022.
Entro il 30.11.2023, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Mimit) gli investimenti 4.0, effettuati nel periodo di imposta 2022. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC secondo gli schemi approvati con decreti ministeriali del 6.10.2021. In particolare:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (art. 1, cc. 1051-1063 L. 30.12.2020, n. 178) sarà comunicato all’indirizzo PEC benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it ;
- il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (art. 1, c. 1064 L. 30.12.2020, n. 178) sarà comunicato all’indirizzo PEC cirsid@pec.mise.gov.it ;
- il credito d’imposta formazione 4.0 (art. 1, c. 1064 L. 30.12.2020, n. 178) sarà comunicato all’indirizzo PEC formazione4.0@pec.mise.gov.it .
In caso di problemi tecnici il modello può essere inviato direttamente alla PEC della Direzione: dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it.
L’invio del modello di comunicazione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta e i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative come previsto dall’art. 17, c. 13 L. 31.12.2009, n. 196. L’eventuale mancato invio non determina comunque effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria della corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali 4.0 materiali e immateriali, determina invece revoca del beneficio, la mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine l’art. 1, c. 1062 L. 30.12.2020, n. 178 richiede che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano l’espresso riferimento alle disposizioni dei cc. 1054-1058-ter.
Se, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione per gli investimenti 4.0, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo, con riversamento dell’eventuale maggior credito già compensato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1, cc. 35-36 L. 27.12.2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
Sempre in tema di investimenti 4.0 occorre mantenere il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d’imposta. Ricordiamo, infine, che per gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati nel 2022, ossia con ordine accettato dal venditore e acconti versati per almeno il 20 % entro il 31.12.2022, si deve rispettare la scadenza del 30.11.2023 per fissare il credito di imposta al 40% (nel modello Redditi SC 2023 in RU140, casella 4 distinguendo il gruppo di investimento in 4A, 4B o 4C).