Credito transizione 5.0, quando “credito d’imposta” diventa il nuovo sinonimo di “percorso a ostacoli burocratici”.


Il recente incentivo fiscale denominato credito d’imposta transizione 5.0, introdotto dall’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, noto come DL “PNRR”, stabilisce una serie di requisiti per le aziende che desiderano approfittarne. Questo credito si applica alle aziende che, nel 2024 e 2025, realizzeranno nuovi investimenti nelle strutture produttive all’interno del territorio nazionale, con progetti innovativi volti alla riduzione del consumo energetico. La portata dell’incentivo varia in base alla quantità di energia risparmiata, offrendo tassi più vantaggiosi rispetto alle precedenti agevolazioni per gli investimenti secondo la legge 178/2020, con la precisazione che i due bonus non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili.

A differenza del precedente schema del credito 4.0, l’accesso a questo nuovo beneficio fiscale non è automatico e richiede una procedura specifica che coinvolge il GSE (Gestore dei Servizi Energetici spa). Le aziende devono presentare documentazione e certificazioni energetiche, insieme a dettagli del progetto e dei relativi costi, tramite un processo telematico supportato dal GSE.

Queste certificazioni, emesse da valutatori indipendenti secondo criteri definiti nel decreto ministeriale attuativo, sono cruciali per dimostrare sia la prevista riduzione del consumo energetico che la realizzazione effettiva degli investimenti. Le piccole e medie imprese (PMI) possono ricevere un incremento del credito d’imposta fino a 10.000 euro per coprire i costi di certificazione.

Una volta verificata la documentazione, il GSE comunica quotidianamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’elenco delle aziende idonee e l’ammontare del credito riservato, assicurando che il totale non superi il limite di spesa stabilito. Le imprese devono inoltre inviare aggiornamenti sull’avanzamento degli investimenti per poter usufruire del credito, che è limitato all’importo prenotato e soggetto alla presentazione di una certificazione finale.

Per garantire la conformità e l’ammissibilità dei costi, è richiesta una dettagliata documentazione, comprese fatture e documenti di trasporto, che devono fare esplicito riferimento alle disposizioni dell’articolo 38 del DL 19/2024. Inoltre, è necessaria una certificazione speciale che attesti la corretta allocazione e spesa dei fondi ammissibili, emessa da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale per le aziende non soggette a revisione obbligatoria, con riconoscimento di un credito aggiuntivo fino a 5.000 euro per coprire questi costi di certificazione.

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