Numerose sono le telefonate che abbiamo ricevuto in questi giorni per il credito di imposta 5.0 sugli impianti fotovoltaici. Molte aziende che vendono impianti sguinzagliano i propri venditori che si riempiono la bocca con la locuzione “credito di imposta”, senza sapere di cosa si tratti veramente. A quanto pare siamo gli unici che hanno letto il documento Assonime 5/2024 sul punto e, come scritto nel post dell’altro ieri, è chiaro che per avere il bonus sul fotovoltaico è necessario effettuare anche un nuovo investimento 4.0 e non solo, anzi: è necessario che vi sia un vero e proprio “progetto di innovazione”, ciò allo stato attuale della norma. Si attendono infatti la legge di conversione e i decreti attuativi che potrebbero cambiare le carte in tavola.
Portatemi uno di quei venditori, che ho voglia di spiegarglielo. A tutto c’è un limite e quel limite viene sistematicamente superato. Colonne d’Ercole are for boys.
Di seguito riassumo l’articolo di eutekne.info pubblicato oggi.
L’articolo di Pamela Alberti e Enrico Zanetti discute le implicazioni del credito d’imposta “transizione 5.0” in Italia, con un focus specifico sull’inclusione degli impianti fotovoltaici all’interno di questa agevolazione fiscale. Il credito d’imposta transizione 5.0, delineato nell’articolo 38 del Decreto Legge 19/2024, mira a incentivare le imprese verso un’economia più sostenibile e digitale, coprendo un periodo di spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Gli investimenti ammissibili sotto questo schema includono attività digitali legate all’industria 4.0 (sia beni strumentali materiali che immateriali), progetti per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (ad eccezione della biomassa), e la formazione del personale nelle competenze necessarie per la transizione verde. La peculiarità di questa agevolazione risiede nel legame tra la riduzione dei consumi energetici e l’accesso ai benefici fiscali. La normativa prevede infatti che il credito d’imposta sia concesso in base a una riduzione percentuale dei consumi energetici, stabilita almeno al 3% per l’energia finale o al 5% per i processi interessati, attribuibile agli investimenti in tecnologie digitali 4.0.
La discussione centrale dell’articolo riguarda il modo in cui gli impianti fotovoltaici si inseriscono in questo contesto, in particolare attraverso il loro rapporto con gli investimenti 4.0 definiti come “trainanti”. La Relazione illustrativa del decreto chiarisce che gli investimenti in tecnologie 4.0 possono rendere ammissibili spese ulteriori sostenute nello stesso progetto, inclusi quelli per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, a condizione che questi contribuiscano a raggiungere le soglie di riduzione dei consumi energetici richieste.
Inoltre, viene specificato che per quanto riguarda l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia solare, solo gli investimenti in impianti fotovoltaici definiti dal decreto-legge del 9 dicembre 2023 sono considerati ammissibili, a patto che questi ultimi siano parte di un progetto complessivo che includa investimenti 4.0 e che raggiunga le necessarie riduzioni di consumo.
Assonime, nell’ambito di una consultazione sulla normativa, ha ulteriormente chiarito che è l’investimento nei beni legati all’industria 4.0 a determinare il raggiungimento dell’obiettivo di efficienza energetica. Altre spese, come quelle per l’autoproduzione di energia rinnovabile o per la formazione del personale, diventano agevolabili solo se inserite in un progetto di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici come stabilito dalla normativa.
L’articolo conclude affermando che gli investimenti in software per il monitoraggio e l’efficienza energetica, qualora permettano di raggiungere le soglie di riduzione dei consumi previste, possono essere considerati sufficienti a soddisfare i requisiti per beneficiare del credito d’imposta per gli impianti fotovoltaici. Questa interpretazione allarga l’ambito di applicazione del credito d’imposta, integrando gli impianti fotovoltaici all’interno dei progetti di innovazione digitale e sostenibile promossi dal decreto.
Link all’articolo originale https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_997902_bonus_transizione_5_0_con_rebus_per_il_fotovoltaico.aspx