Attenzione: per chi usa il nostro FattureWeb i codici natura sono già stati aggiornati. Per chi usa altri programmi, sinceratevi con la vostra software house che l’aggiornamento sia stato fatto. L’intervento dovrebbe essere completamente automatico.
A seguito dell’aggiornamento delle Specifiche tecniche della fatturazione elettronica approvate dall’Agenzia delle Entrate con i Provvedimenti 28.2.2020 e 20.4.2020, sono stati introdotti nuovi codici dettaglio relativi alla “Natura” dell’operazione.
In particolare sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle seguenti operazioni:
- non soggette IVA (ex N2);
- non imponibili (ex N3);
- in reverse charge (ex N6);
prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9).
I nuovi codici sono utilizzabili:
- fino 31.12.2020, in via facoltativa. SdI accetta le fatture elettroniche predisposte sia con le nuove che con le vecchie Specifiche tecniche (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici);
- a decorrere dall’1.1.2021, in via obbligatoria. Tutte le fatture elettroniche dovranno essere predisposte in base alle nuove specifiche tecniche.
I nuovi codici “Natura” sono funzionali alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei prospetti IVA precompilati. Sul punto si rammenta che in base all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, a partire dalle operazioni effettuate dall’1.1.2021 l’Agenzia “mette a disposizione” dei soggetti IVA le bozze:
- dei registri delle fatture emesse / acquisti;
- delle liquidazioni periodiche IVA;
- della dichiarazione annuale IVA.
Nell’area riservata del proprio sito Internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile una Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro contenente una serie di interessati chiarimenti in merito ai nuovi codici, di seguito analizzati.
N1 – escluse ex art. 15 :
Il codice va utilizzato per le operazioni escluse ai sensi dell’art. 15, DPR n. 633/72. In particolare, va utilizzato per:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori / penalità per ritardi / altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario / committente;
- i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.
N 2.1 – non soggette ex artt. da 7 a 7-septies:
Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell’art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE34 del mod. IVA.
Relativamente alle operazioni di cui alla lett. a) del citato comma 6-bis, deve essere inserita la dicitura “Inversione contabile” nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
Trattasi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell’imposta.
Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6 (come sopra accennato, soppresso dall’1.1.2021).
N 2.2 – Non soggette altri casi:
Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:
- fatture emesse da un contribuente forfetario;
- operazioni d. “monofase” ex art. 74, DPR n. 633/72 (ad esempio, editoria). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E e confermato nella FAQ 27.11.2018, n. 15, per le fatture fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo “Natura” va indicato il codice N2. A decorrere dall’1.1.2021, per le operazioni in esame non può essere riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice N2.2;
- quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati a IVA detratta nella misura del 40%.
N 3.1 – Non imponibili esportazioni:
Il codice va utilizzato in caso di esportazioni di beni ex art. 8, comma 1, lett. a), b) e b-bis), DPR n. 633/72, tra le quali sono ricomprese anche:
- le cessioni, nei confronti dei cessionari / commissionari di questi, eseguite mediante trasporto / spedizione di beni fuori dall’UE, a cura o a nome del cedente / suoi commissionari;
- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto / spedizione fuori dall’UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. g), DL n. 331/93.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 2 del mod. IVA.
N 3.2 – Non imponibili cessioni intraUE:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93, tra le quali sono comprese:
- l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare UE promossa da soggetto di altro Stato UE);
- l’ipotesi di cessione di beni da parte di un soggetto nazionale che fa consegnare gli stessi dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di un altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta (triangolare UE promossa da soggetto passivo nazionale);
- le cessioni intraUE di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato UE ex art. 50-bis, comma 4, lett. f), DL n. 331/93.
Le cessioni intraUE di prodotti agricoli ed ittici, anche se non compresi nella Tabella A, parte I, DPR n. 633/72, effettuate da produttori agricoli ex art. 34, DPR n. 633/72.
N 3.3 – Non imponibili cessioni verso San Marino:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 4 del mod. IVA.
N 3.4 – Non imponibili operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione:
Il codice va utilizzato in caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’art. 8-bis, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’art. 9, DPR n. 633/72 (ad esempio, trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio Italiano e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE30, campo 5 del mod. IVA. Il codice va utilizzato anche per alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario / committente debitore dell’imposta.
Ad esempio, dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero), oppure in caso di trasmissione di un tipo documento TD18 per integrazione fattura da reverse charge estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93 (per acquisti esenti, ai sensi della citata norma, va utilizzato il codice N4).
N 3.5 – Non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento:
Il codice va utilizzato in caso di operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d’intento.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE31 del mod. IVA.
Il codice va utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond, ad esempio, nei seguenti casi:
- tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni;
- tipo documento TD23, estrazione beni da un deposito IVA introdotti ex art. 50, comma 4, lett. c), DL n. 331/93.
N 3.6 – Non imponibili altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond:
Il codice va utilizzato in caso di fattura per:
- cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- cessioni a soggetti domiciliati / residenti fuori dall’UE ex art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/72;
- cessioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. c), DL n. 331/93;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA ex art. 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), DL n. 331/93;
- trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro ex art. 50- bis, comma 4, lett. i), DL n. 331/93.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE32 del mod. IVA.
Il codice va utilizzato anche dal cessionario, ad esempio, nei seguenti casi:
- tipo documento TD18, integrazione per acquisto intraUE di beni con introduzione in un deposito IVA;
- tipo documento TD19, integrazione per acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA oppure per acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito IVA.
N 4 – esenti:
Il codice va utilizzato per evidenziare le operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72. Come precisato dall’Agenzia nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E, in caso di acquisto intraUE effettuato ai sensi dell’art. 42, DL n. 331/93, che non viene integrato con l’IVA, in caso di operazione esente va riportato il codice N4.
N 5 – Regime del margine IVA non esposta in fattura:
Il codice va utilizzato in caso di fatture relative ad operazioni per le quali si applica il regime dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95 (ad esempio, cessione di autovettura usata). L’Agenzia nella Circolare 7.2.2017, n. 1/E ha precisato che, il codice N5 va utilizzato anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72.
Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” ai sensi dell’art. 21, comma 6, lett. e), DPR n. 633/72. Inoltre, poiché in tali tipologie di fatture il cedente / prestatore non indica separatamente l’imposta, nel campo “imponibile importo” va riportato il valore dell’imponibile comprensivo di IVA.
N 6.1 – Inversione contabile cessione di rottami e altri materiali di recupero:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni in Italia di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 2 del mod. IVA.
N 6.2 – Inversione contabile cessione di oro e argento puro:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione nonché di oro e argento puro ai sensi dell’art. 17, comma 5, DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 3 del mod. IVA.
N 6.3 – Inversione contabile subappalto nel settore edile:
Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 4 del mod. IVA
N 6.4 – Inversione contabile cessione di fabbricati:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a-bis), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 5 del mod. IVA.
N 6.5 – Inversione contabile cessione di telefoni cellulari:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. b), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 6 del mod. IVA.
N 6.6 – Inversione contabile cessione di prodotti elettronici:
Il codice va utilizzato in caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. c), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 7 del mod. IVA.
N 6.7 – Inversione contabile prestazioni comparto edile e settori connessi:
Il codice va utilizzato in caso di prestazioni di servizi di pulizia / demolizione / installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 8 del mod. IVA.
N 6.8 – Inversione contabile operazioni settore energetico:
Il codice va utilizzato in caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), DPR n. 633/72.
Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE35, campo 9 del mod. IVA.
N 6.9 – Inversione contabile altri casi:
Il codice va utilizzato in caso di eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle sopra elencate, per le quali è prevista l’applicazione dell’inversione contabile.
Tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committenti UE per le quali va indicato il nuovo codice N2.1.
N 7 – IVA assolta in altro Stato UE:
Il codice va utilizzato in caso di operazioni soggette a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA, ossia:
- vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4 e 41, comma 1, lett.b), DL n. 331/93;
- prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex artt. 7-sexies, lett. f) e g), DPR n. 633/72 e 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS.
Si rammenta che, a decorrere dal 10.6.2020, l’art. 1, D.Lgs. 45/2020 ha abrogato le predette disposizioni, introducendo il nuovo art. 7-octies, DPR n. 633/72. Se il contribuente, pur essendone esonerato, emette fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice N7.