Con le paghe di dicembre è d’obbligo effettuare il conguaglio fiscale per i compensi corrisposti nell’anno. In questa occasione i lavoratori possono chiedere all’azienda di includere nel conguaglio anche altri redditi percepiti nell’anno, ad esempio: importi erogati dalle Casse Edili, erogazioni da parte di Ebav, Sani.In.Veneto o altro ente bilaterale e redditi percepiti da precedenti datori di lavoro.
I lavoratori che vogliono avvalersi di questa facoltà porteranno in azienda la documentazione per la consegna al nostro studio entro il giorno 20.12.2023.
Per quanto concerne le erogazioni effettuate direttamente dall’INPS e dall’INAIL nel corso del 2023 il lavoratore deve farsi carico di chiedere la certificazione Unica a tali Enti.
Detrazioni di imposta: i lavoratori, che non lo avessero ancora fatto, possono comunicare eventuali variazioni di familiari a carico, chiedendo il relativo modulo da compilare, datare e sottoscrivere.
L’art. 48 c. 1 del DPR 917/96 considera percepite nel periodo d’imposta le retribuzioni corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo, cioè entro il 12.01.2024, perché il conguaglio fiscale abbia efficacia.
Il D.lgs 213/2004 dispone che il periodo di ferie annuali debba essere non inferiore a 4 settimane e possa essere fruito: per due settimane nell’anno di maturazione, le rimanenti due settimane entro 18 mesi dall’anno di riferimento. Approssimandosi la fine dell’anno, vorrete accertarvi che i lavoratori abbiano fruito, nel corso dell’anno 2023, di un periodo di ferie non inferiore a quattro settimane.
Le aziende che hanno usufruito delle prestazioni di lavoro somministrato (ex interinale) devono comunicarlo alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative entro il 30 gennaio dell’anno successivo.
Ricordo che chi ha in carico lavoratori somministrati deve avvertire lo studio per la redazione del libro unico del lavoro.